Home page | Leggi e decreti | Legge 225/1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225
Pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17-3-1992
Articolo 1
Servizio
nazionale della protezione civile
1.
È istituito il Servizio
nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della
vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
2.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il Coordinamento della
protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio
nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale.
3.
Per lo svolgimento delle
finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il
coordinamento della Protezione Civile, si avvale del Dipartimento della
protezione civile, istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(art. abrogato dal
D.Lgs. 30/07/1999 n.300)
Articolo 2
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
1.
Ai fini dell’attività di
protezione civile gli eventi si distinguono in:
a)
eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b)
eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano
l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c)
calamità naturali, catastrofi o
altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari.
Articolo 3
Attività
e compiti di protezione civile
1.
Sono attività di protezione
civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività
necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli
eventi di cui all’articolo 2.
2.
La previsione consiste nelle
attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle
zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3.
La prevenzione consiste nelle
attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2 anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4.
Il soccorso consiste
nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5.
Il superamento dell’emergenza
consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6.
Le attività di protezione civile
devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle
emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
Articolo 4
Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e
soccorso
1.
Il Dipartimento della protezione
civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei
ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale
della protezione civile di cui all’articolo 8, i programmi nazionali di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i
programmi nazionali di soccorso ed i piani per l’attuazione delle
conseguenti misure di emergenza.
2.
I programmi nazionali di cui al
comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui
all’articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento,
3.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire
opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al
comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche
esercitazioni, promuove, d’intesa con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione
delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed
orientamenti per l’organizzazione e l’utilizzazione del volontariato.
(art. abrogato dal
D.Lgs. 30/07/1999 n.300)
Articolo 5
Stato di
emergenza e potere di ordinanza
1.
Al verificarsi degli eventi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura
degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca
dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2.
Per l’attuazione degli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16,
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per usa delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì
ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l’attuazione
degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi
di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo
esercizio.
5.
Le ordinanze emanate in deroga
alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a
cui si intende derogare e devono essere motivate.
6.
Le ordinanze emanate ai sensi
del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché
vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Articolo 6
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
1.
All’attuazione delle attività di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici,
gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione
civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal
fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2.
Concorrono, altresì,
all’attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di
volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3.
Le amministrazioni, gli enti, le
istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 2 nonché le imprese
pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni
utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al
Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal
vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all’ordine e alla
sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4.
Presso il Dipartimento della
protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la
gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la
rete integrata previsti dall’articolo 9, commi 5 e 6, e successive
modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell’interscambio
delle notizie e dei dati raccolti.
5.
Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme
regolamentari ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Articolo 7
Organi
centrali del Servizio nazionale della protezione civile
1.
Sono istituiti presso il
Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio
nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della
protezione civile.
(art. abrogato dal
D.Lgs. 30/07/1999 n.300)
Articolo 8
Consiglio nazionale
della protezione civile
1.
Il Consiglio
nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali
della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri,
determina i criteri di massima in ordine:
a)
ai programmi di
previsione e prevenzione delle calamità;
b)
ai piani
predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di
soccorso;
c)
all’impiego
coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
d)
alla
elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2.
Con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il
funzionamento del Consiglio.
3.
Il Consiglio
è presieduto dal Presidente del Consigli dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2. dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente
articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
a)
i Ministri
responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b)
i presidenti delle
giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro
delegati;
c)
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
d)
rappresentati della Croce rossa italiana e delle associazioni di
volontariato.
(art. abrogato dal
D.Lgs. 30/07/1999 n.300)
Articolo 9
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1.
La Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e
propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le
attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle
varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie
per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di
protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed
organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente
legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi
conseguenti, nonché all’esame di ogni altra questione inerente alle attività
di cui alla presente legge ad essa rimesse,
2.
La Commissione è composta dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da
un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da
un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti
nei vari settori del rischio.
3.
Della Commissione fanno parte
altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.
La Commissione è costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.
Articolo 10
Comitato
operativo della protezione civile
1.
Al fine di assicurare la
direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è
istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2.
Il Comitato:
a)
esamina i piani di
emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell’articolo 14;
b)
valuta le notizie,
i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all’emergenza;
c)
coordina in un
quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti
interessati al soccorso;
d)
promuove
l’applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze
prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
1.
Il Comitato è presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante
del Governo a ciò delegato.
2.
I componenti del Comitato
rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono
ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell’ambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende
autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e
competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al Comitato, l’amministrazione di appartenenza nel
suo complesso.
3.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
4.
Alle riunioni del Comitato
possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile.
Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o
amministrazioni.
Articolo 11
Strutture operative nazionali del Servizio
1.
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile:
a)
il Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b)
le Forze Armate;
c)
le Forze di
Polizia;
d)
il Corpo Forestale
dello Stato;
e)
i Servizi Tecnici
Nazionali;
f)
i gruppi nazionali
di ricerca scientifica di cui all’articolo 17, l’Istituto nazionale di
geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g)
la Croce Rossa
Italiana;
h)
le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale;
i)
le Organizzazioni
di Volontariato;
j)
il Corpo Nazionale Soccorso Alpino -
C.N.S.A. (C.A.I.).
2.
In base ai
criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le
strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti
di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio
nazionale della protezione civile.
3.
Le norme
volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle
strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile
sono nate secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
4.
Con le
stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell’ambito delle
leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l’adeguamento dell’organizzazione e delle funzioni delle
strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
Articolo 12
Competenze delle regioni
1.
Le regioni - fatte salve le
competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti
locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni
colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione - partecipano all’organizzazione e all’attuazione delle
attività di protezione civile indicate nell’articolo 3, assicurando, nei
limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei
principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di
protezione civile.
2.
Le regioni, nell’ambito delle
competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono
alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al
comma 1 dell’articolo 4.
3.
Per le finalità di cui ai commi
1 e 2 le regioni provvedono all’ordinamento degli uffici ed
all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento
delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato
regionale di protezione civile.
4.
Le disposizioni contenute nella
presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia
di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione
civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
Articolo 13
Competenze delle province
1.
Le province, sulla base delle
competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno
1990, n. 142, partecipano all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio
nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti
relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile,, alla predisposizione di programmi
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in
armonia con i programmi nazionali e regionali.
2.
Per le finalità di cui al comma
1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di
protezione civile, presieduto dal Presidente dell’amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante
del prefetto.
Articolo 14
Competenze del prefetto
1.
Il prefetto,
anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione,
predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio
della provincia e ne cura l’attuazione.
2.
Al
verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 dell’articolo 2, il prefetto:
a)
informa il
Dipartimento della protezione civile, il presidente della Giunta regionale e
la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
Ministero dell’interno;
b)
assume la direzione
unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,
coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c)
adotta tutti i
provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d)
vigila
sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile,
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
1.
Il prefetto, a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 5,
opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui
al comma 2 dello stesso articolo 5.
2.
Per l’organizzazione in via
permanente e l’attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale
della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni
tenuti al concorso.
Articolo 15
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1.
Nell’ambito del quadro
ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di
autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione
civile,
2.
La regione, nel rispetto delle
competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio
delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le
forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di
protezione civile.
3.
Il sindaco è autorità comunale
di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del
territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al
presidente della giunta regionale.
4.
Quando la calamità naturale o
l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del
comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al
prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.
Articolo 16
Disposizioni riguardanti la Valle d’Aosta
1.
Le competenze attribuite nella
presente legge alla provincia e al presidente dell’amministrazione
provinciale fanno capo, nella regione Valle d’Aosta, rispettivamente
all’amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
2.
Le funzioni che nella presente
legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle
d’Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni
del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di
impedimento, un suo rappresentante.
Articolo 17
Gruppi
nazionale di ricerca scientifica
1.
Il Servizio nazionale della
protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di
previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell’opera di gruppi
nazionali di ricerca scientifica.
2.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca
scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite
convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività. Articolo 18
Volontariato
1.
Il Servizio nazionale della
protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono
all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione
di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2.
Al fine di cui al comma 1, il
Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne
assicura il coordinamento.
3.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della presente
legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si
provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni
di volontariato nelle attività di protezione civile, con l’osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a)
la previsione di
procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il
potenziamento delle attrezzature ed il potenziamento della preparazione
tecnica;
b)
la previsione delle
procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all’attività
di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c)
i criteri già
stabiliti dall’ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1989, d’attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia
con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Articolo 19
Norma
finanziaria
1.
Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono
iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appostiti
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si
rendessero necessarie nel corso dell’esercizio in relazione agli interventi
da effettuare.
2.
Le disponibilità esistenti nella
contabilità speciale intestata al “Fondo per la protezione civile” di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti
dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per
la protezione civile, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti
capitoli da istituire nell’apposita rubrica dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.
Per gli interventi di emergenza,
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di
pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di
accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano
applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale
dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono
sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine
dell’esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati
all’esercizio seguente.
4.
I versamenti di fondi da parte
di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi
capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5.
Le obbligazioni giuridiche
assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a
carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a
carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
Articolo 20
Disciplina delle ispezioni
1.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a
norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un
regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli
atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l’attuazione delle
attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
2.
Il regolamento è tenuto ad
assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono
riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l’esecuzione
delle attività e l’affidamento delle medesime a funzionari ministeriali
competenti nei singoli settori.
3.
Resta salvo quanto disposto in
materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Articolo 21
Abrogazione delle norme incompatibili
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.
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