Home page | Leggi e decreti | Legge 613/1994 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile"
Decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 613
“Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni
di volontariato nelle attività di protezione civile”
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 4,
comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 11 agosto
1991, n. 266;
Visto l'art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante
regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della
protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989, n.
1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989,
concernente l'attuazione del citato art. 11 del decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.
363, in materia di volontariato di protezione civile;
Considerata la necessità
di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario
adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali;
Uditi i pareri del
Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e
del 24 giugno 1993;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:
Art.1
Dipartimento della protezione civile.
1. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di
volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente
e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non
abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività
di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità
naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella
suddetta materia.
2. Presso il Dipartimento
della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un
elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini
ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle
associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri
generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 . All'iscrizione provvede il Dipartimento della
protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si
esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e
capacità operativa delle associazioni (2/a).
3. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le
associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere
l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal
legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare
applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere
inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile.
4. Le associazioni locali,
aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui
al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.
5. Ai fini di una omogenea
rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro
successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di
una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le
modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato
nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed
all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.
Art. 2
1. Il Dipartimento della
protezione civile può concedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18,
lettera a), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , contributi finalizzati al
potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione
tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1.
2. Per potenziamento delle
attrezzature si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di
apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'associazione
dispone.
3. Per miglioramento della
preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di
addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di formazione -
atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia
dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività debbono
espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi
teorico-pratici indicati dal Dipartimento della protezione civile che, allo
scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi
sperimentali.
4. La concessione dei
contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare di cui
all'art. 1, comma 5, può essere disposta in misura non superiore al 50 per
cento del fabbisogno risultante da documentata richiesta.
5. Nella concessione dei
contributi di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto
dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte
di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei
privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni
ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla
domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici
e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta
dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle
strutture o di miglioramento della preparazione tecnica.
6. La richiesta per la
concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è
formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda compilata in
conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente art. 1,
comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, corredata della documentazione
prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare.
Art. 3
1. Per la concessione dei
contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature le associazioni,
aventi titolo a norma dell'art. 2, devono presentare la domanda in
conformità al modello di cui alla circolare prevista all'art. 1, comma 5,
del presente regolamento, accompagnata da una relazione tecnico-esplicativa
circa le attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o prevedibili
modalità operative di impiego. Qualora il Dipartimento della protezione
civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede la necessaria
integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Ai fini della
concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del
parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico erariale
territorialmente competente in merito alla congruità del preventivo di spesa
relativo alla dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il
parere della regione o provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno
coordinamento con i programmi di finanziamento previsti in sede locale.
Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata
dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente
regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi
entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 4
1. Per la concessione dei
contributi finalizzati al miglioramento della preparazione tecnica, le
associazioni aventi titolo a norma dell'art. 2 debbono presentare la domanda
in conformità al modello di cui alla circolare prevista dall'art. 1, comma
5, del presente regolamento, corredata di:
a) una relazione esplicativa circa la
tipologia e la natura delle attività di addestramento od altra attività
tendente al conseguimento di una maggiore efficienza od efficacia delle
attività dell'associazione richiedente;
b) un'analisi
costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire in relazione alla
possibilità di impiego delle associazioni e alle esigenze del territorio.
2. Se il Dipartimento
della protezione civile ritiene che la documentazione sia carente, richiede
la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda.
3. Ai fini della
concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del
parere della competente prefettura e di altre pubbliche amministrazioni
competenti in relazione alla tipologia delle attività tendenti al
miglioramento della preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i
programmi di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere
delle regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri debbono
essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai
sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati
dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla
richiesta.
Art. 5
Criteri di concessione dei contributi.
1. Ai fini della
concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, del presente
regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato
determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente
capitolo di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al
potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione
tecnica.
2. I parametri di
valutazione per la concessione dei contributi riguardano:
a) il maggior grado di
rischio presente nel territorio dove l'associazione richiedente opera;
3. Nei limiti degli
stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo il Presidente del
Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria, delibera
sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
4. Entro cinquanta giorni
dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione espleta l'istruttoria delle
richieste e predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla
base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione viene
approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei
quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel termine di quindici
giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti, viene data
comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del provvedimento
motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo
stesso.
Art. 6
1. Il provvedimento di
concessione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1, è emesso sulla
base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla
stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art. 5.
2. Il provvedimento di cui
al comma 1 prevede inoltre:
a) l'obbligo di tenere in
efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione il macchinario
o le attrezzature di natura durevole senza esplicita autorizzazione da parte
del Dipartimento della protezione civile per un periodo di tre anni dalla
data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo
sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o
trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al
presente comma può cessare con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso
originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo
improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal
Dipartimento della protezione civile;
c) l'osservanza delle
norme generali, anche comunitarie;
Art. 7
1. Il Dipartimento della
protezione civile può disporre accertamenti volti a verificare l'avvenuto
potenziamento delle attrezzature in conformità alla documentazione prodotta
all'atto della domanda, nonché il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a).
2. Per l'effettuazione di
tali accertamenti il Dipartimento della protezione civile si avvale di
funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento medesimo.
3. Eventuali violazioni
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo
determinano:
a) la revoca, da parte del
Dipartimento della protezione civile, del contributo finanziario accordato;
4. Nei casi di violazioni
commesse con dolo o colpa grave il Presidente del Consiglio dei Ministri o
un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da comunicare alla
competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione
dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque
anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate
irricevibili.
5. Verifiche ed
accertamenti possono essere, altresì, disposti dal Dipartimento della
protezione civile, con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente
articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività
dirette al miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi
di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei
commi 3 e 4.
Art. 8
1. Ai fini di cui al comma
1 dell'art.14 ed al comma 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 , le associazioni di volontariato di protezione civile, ciascuna nel
proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al prefetto ed al
sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle
associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di
protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare,
alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'associazione.
2. Ai fini della
partecipazione alla predisposizione dei piani di protezione civile di cui al
comma 1, le associazioni di volontariato di protezione civile presentano al
prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia dotato di
strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di
ogni utile elemento di valutazione.
3. Ai fini di cui al comma
2 e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani di
protezione civile, le associazioni di volontariato sono in particolare
tenute a comunicare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il
numero dei dipendenti;
b) la specialità individuale posseduta nel
contesto del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito
all'interno del gruppo medesimo;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature
di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie,
nonché la reperibilità del responsabile;
d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
e) l'ambito territoriale
di operatività.
4. Le associazioni di
volontariato partecipano all'attuazione dei piani di protezione civile
secondo le istruzioni e con le modalità previste nei medesimi piani.
Art. 9
1. Le associazioni di
volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del presente regolamento
prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell'autorità
competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.
2. Ove, peraltro, aderenti
ad una o più associazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di
un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche
autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando
l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle
autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione
degli interventi di soccorso.
Art. 10
1. Ai volontari aderenti
ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1,
comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di
pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o
dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo
impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non
superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del
posto di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura
assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto
1991, n. 266 , e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. Per le attività di
simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate
preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della
segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si
applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad
un massimo di trenta giorni nell'anno.
3. Ai datori di lavoro
pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano
richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore.
4. Le attività di
simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione
civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della
protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture
e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di
tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con
l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle
spese rimborsabili ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma
1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello
svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione civile, che se ne
riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi prima dello
svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per
l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività
addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o
dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.
5. Dopo lo svolgimento
delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione
dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto
competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di
impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del
prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali
osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della protezione civile.
6. Ai fini del rimborso
della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che
abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro
presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il tramite
della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la
qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si
riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso
richiesto.
7. Le disposizioni di cui
al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano anche nel caso di
iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente articolo, svolte
all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della
protezione civile.
8. Per lo svolgimento
delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare
l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni
emanate dal Dipartimento della protezione civile.
Art. 11
1. Il Dipartimento della protezione civile
provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile
inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento
impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure
autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di
addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio
esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a: a)
carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del
chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di
presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla
normativa vigente;
c) altre imprevedibili
necessità comunque connesse alle attività predette.
2. L'ammissibilità e
l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate
sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce
alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 1994, SCALFARO,
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei ministri.
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