Home page | Leggi e decreti | D.L. n° 460 del 4.12.1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460
SUPPLEMENTO ORDINARIO
n. 1/L G.U.R.I. 2 gennaio 1998, n. 1
Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. (1)
Testo Coordinato (aggiornato al D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31
luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il
termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo
della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del
Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati,
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del
1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del
parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della summenzionata
Commissione parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E DI IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO
Art. 1 Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o
dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente
è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.».
Art. 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi
e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
1. Nell'articolo 108, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non
commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a
seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.».
2. Le attività indicate nell'articolo 108,
comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle
attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Art. 3
Determinazione dei redditi e contabilità
separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli
enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l'attività commerciale esercitata gli
enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi
all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e
3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto.»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in
materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la
contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.».
Art. 4
Regime forfetario di determinazione del
reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:
«Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti
non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni
sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla
contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare
dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente
di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di
cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per
cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000,
coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per
cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000,
coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente
si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non
vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un
triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio
d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare
ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
Art. 5 Enti di tipo associativo (modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. All'articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e
di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali,
anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di
categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di
cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in
entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4‑quinquies. Le disposizioni di cui ai commi
3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
i) intrasmissibilità della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere
c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.».
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo
al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma, il
terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al
trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le
parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
«Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche
se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari,
sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto,
secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
3. Entro il 18 dicembre 1998, le
associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono o
adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e
di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
Perdita della qualifica di ente non
commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Perdita della qualifica di
ente non commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo
d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale
dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle
restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da
attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per
queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote
associative;
d) prevalenza delle componenti negative
inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire
dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le
agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte
del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione
nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del
periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974,
n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili.».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica
di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.».
Art. 7
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti
nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: «senza tenerne
contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 109» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109».
Art. 8
Scritture contabili degli enti non
commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture
contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
«Indipendentemente alla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che
effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e
conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione
forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare
precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.».
Art. 9 Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali (modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. Il trasferimento a titolo gratuito di
aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a
registrazione entro il 31 marzo 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte
sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e
minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto
per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente
cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a
condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente
i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento
abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha
l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le
modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi
attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.
408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la
rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il
credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n.
408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del
1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con
l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di
entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di
cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il
pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore
dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per
bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente
stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno
di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e
l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte
sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE Dl UTILITÀ SOCIALE
Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei
seguenti settori:
l) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.
1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da
quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o
rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo
«ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità
di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale
s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o
partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se
costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai
commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà
sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della
assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di
cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente ovvero da esse affidate ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente
da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a
quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e
dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e
10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai
commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle
attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le
stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi
proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo
operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il
terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da
questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi,
nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della
lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o
partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per
corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per
azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti
di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti
dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del
comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed
i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel
rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge
n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento
da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative
e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le
cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per
tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste
all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli
enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli
enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori
di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle
agevolazioni
1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui
al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle
finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo
alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di
ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione dello stesso.
Art. 12
Agevolazioni ai fini delle imposte sui
redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del
presente decreto, è inserito il seguente:
«Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà
sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle
attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile.».
Art. 13
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la
seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), nonchè i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione
proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli
oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)»;
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli
oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per
mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le
parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali
non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis»;
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma
1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis».
2. Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora
siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione
gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la
produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite
di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo
unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si
applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il
proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle
finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in
apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità
dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della
comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare
l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-exies) del medesimo
articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo
articolo 114.
Art. 14 Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni
di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di
servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti:
«nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle
operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: «studio o
ricerca scientifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»;
2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate
da imprese autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»;
3) nel numero 19), dopo le parole: «società di
mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»;
4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da
istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «e da ONLUS»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da
enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»;
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla
detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di
cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli
20 e 20-bis».
Art. 15
Certificazione dei corrispettivi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16
Disposizioni in materia di ritenute alla
fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli
enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo
41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle
ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si
applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. (2)
Art. 17
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti,
documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze,
contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).».
Art. 18 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Esenzioni).
- 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative.».
Art. 19 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: «altre finalità di
pubblica utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quelli a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
Art. 20
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di
valore
degli immobili e dalla relativa imposta
sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo
all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati
a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le
seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)».
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
Art. 21
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti
delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22
Agevolazioni in materia di imposta di
registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento
degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e
degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di
godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il
trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):
lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in
fine, la seguente: «II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta
nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento della stessa imposta.»;
b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il
seguente: «Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire
250.000.».
Art. 23
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per
le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente
dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che
dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore
territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio
delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24 Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
l. Nell'articolo 40, primo comma del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione
a promuovere lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le
seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione
a promuovere tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente:
«ONLUS,»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione
a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,»
è inserita la seguente: «ONLUS,».
Art. 25 Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Scritture contabili delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative,
a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad
esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in
ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo
22;
b) in relazione alle attività direttamente
connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei
ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui
al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a),
si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e
del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui
agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che
nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma
3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma,
lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei
termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste
al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di
cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni
consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo
sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.».
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma
9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività
richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili,
le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le
norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27 Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
«organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle ONLUS.
Art. 28
Sanzioni e responsabilità dei
rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione
prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli
organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al
presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero
violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1
del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2
milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni
qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma
1;
c) chiunque contravviene al disposto
dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a
lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono
irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della
ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli
organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito
dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido
con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29
Titoli di solidarietà
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi
«di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal
reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il
tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di
gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1
sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le
condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi
effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 30
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui
redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1997
SCALFARO
PRODI,
Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI,
Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
NOTE:
(1)
Vedi Circ. Ministero Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E: "Decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. (O.N.L.U.S.)".
(2) Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1,
del D.L.vo 1 aprile 1996, n. 239:
"Art. 5 - Casi particolari di assolvimento
dell'imposta sostitutiva.
1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei
titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e
l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93
del predetto testo unico."
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