Home page | Leggi e decreti | D.L. 7 n° 343 del 7.09.2001 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile"
D. L. 7 settembre
2001, n. 343
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.
(Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2001)
Art.
1.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica
dell'articolo 10 sono soppresse le parole: “e di protezione civile”;
b) all'articolo 10, comma
1, sono soppresse le parole: “e quella di protezione civile” e le parole: “e
del capo IV”;
c) il comma 1
dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: “1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli
enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela
dell'ordine e ella sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e
prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.”;
d) all'articolo 14, comma
3, sono soppresse le parole: “, ad eccezione di quelli attribuiti
all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del
presente decreto legislativo”;
e) gli articoli 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: “Agenzia di
protezione civile” è soppresso;
g) all'articolo 38, comma
3, dopo le parole: “Servizio sismico nazionale”, sono aggiunte le seguenti:
“e del servizio idrografico e mareografico”.
Art.
2.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. Il comma 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
sostituito dal seguente: “6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o
dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane,
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le
funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio
idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.”.
Art. 3.
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353
1. Alla legge 21 novembre
2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma
1, sono soppresse le parole: “dell'Agenzia di protezione civile, di seguito
denominata “Agenzia , ovvero, fino alla effettiva operatività della
stessa,”;
b) all'articolo 3, comma
4, sono soppresse le parole: “dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa,”;
c) all'articolo 7, comma
2, sono soppresse le parole: “l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa,”;
d) all'articolo 9, comma
1, sono soppresse le parole: “dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa,”;
e) all'articolo 12, comma
5, sono soppresse le parole: “per la successiva assegnazione all'Agenzia a
decorrere dall'effettiva operatività della stessa”;
f) all'articolo 12, comma
7, sono soppresse le parole: “dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa,”.
Art.
4.
Riferimenti al Dipartimento protezione civile
1. Tutti i riferimenti
alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si
intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.
Art.
5.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e
coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla
tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni
di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli
indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
nonchè i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle
conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.
3. Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e
mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della
protezione civile.
4. Per lo svolgimento
delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento
della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.
5. Secondo le direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui
delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel
territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle
finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il
prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione
civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della
protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,
eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già
prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art.
6.
Abrogazioni
1. Resta ferma
l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
Art.
7.
Norma di salvaguardia
1. Nelle materie oggetto
del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto
legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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