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Leggi e decreti | D.L. 194/2001 "Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivitą di protezione civile
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
8 febbraio 2001, n.194
Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivitą
di protezione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in
materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul
volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in
favore del volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi
urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile e
prevede la predisposizione di un apposito elenco;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613,
recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di
volontariato nelle attivita' di protezione civile, previsto dall'articolo
18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per
quanto riguarda la partecipazione alle attivita' di protezione civile delle
organizzazioni di volontariato, nonche' la concessione di contributi e lo
snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per
l'utilizzo del volontariato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile e' soppresso ed i
compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti
all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto
legislativo;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del
volontariato di protezione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari
regionali e per la solidarieta' sociale;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di
protezione civile
1. E' considerata organizzazione di
volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito,
senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che
svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' attivita' di
formazione e addestramento, nella stessa materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e' considerata
organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo
liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali
di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,
attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione e
addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della piu' ampia partecipazione alle attivita' di protezione
civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali
previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' in
elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello
regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia
autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale
dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che
provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneita'
tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi
indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province
autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e
ogni altra utile informazione volta al piu' razionale utilizzo del
volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtu'
dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo
articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti
dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione
nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che
provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacita' operativa
in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province
autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base
informatica,
l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra
utile informazione volta al piu' razionale ed omogeneo indirizzo del
volontariato.
5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le
organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti
territorialmente competenti.
6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita' e procedure
d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di
volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche
riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo' disporre la cancellazione
dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e
comprovati motivi, accertati dalle autorita' competenti ai sensi della legge
n. 225 del 1992 in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma
2, nelle attivita' di protezione civile e provvede a individuare ed a
disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento,
nonche' le forme e le modalita' di collaborazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):
"Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile
assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile all'attivita' di previsione, prevenzione e
soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o eventi
di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative
di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le
forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita'
di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di
contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della
preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle
organizzazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di
protezione civile;
c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione
civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si
provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613".
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro sul volontariato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti
sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania):
"Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica
della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile puo' avvalersi delle prestazioni dei
gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso,
provvedendo, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a
rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei
periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad
emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e
del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per
la copertura assicurativa degli interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496
(Interventi urgenti di protezione civile):
"Art. 11 (Volontariato di protezione civile). - 1. All'art. 18 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli
organismi che lo promuovono sono sostituite dalle seguenti: "delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile ;
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola:
"associazioni e' sostituita dalla seguente: "organizzazioni ; c) dopo il
comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Entro sei mesi dalla data di
conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando l'assenza di
condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli
aderenti alle associazioni ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali
e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate,
dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per
l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo,
o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e'
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con
le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente,
la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi
aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni
relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi
naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata
dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d) ed e), e al numero 1) della
lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza
unificata.
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni
dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste,
in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei
rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei
piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al
punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e
degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli
indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso
di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e
alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di
protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613,
reca: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle
associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge 24 febbraio
1992, n. 225:
"Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).
- 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono
in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi
con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria; c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari".
- Per il testo degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 13 della citata legge 11 agosto
1991, n. 266:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome).
- 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art.
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".
"Art. 13 (Limiti di applicabilita).
- 1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile
e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15
dicembre 1972, n. 772".
Art. 2.
Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e
dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione
dei cittadini.
1. L'Agenzia puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte
nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli
stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi, nonche' al miglioramento della preparazione
tecnica e alla formazione dei cittadini.
2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il
raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, piu'
elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante
interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di
nuovi mezzi e attrezzature.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento
delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita', ivi inclusa
quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una
maggiore efficacia dell'attivita' espletata dalle organizzazioni.
4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attivita' diretta a
divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonche' a
favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti
individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di
cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.
5. Le attivita' di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei
piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le
province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare
esigenze e risultati conseguibili, puo' organizzare corsi sperimentali.
6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1,
sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformita' ai modelli
A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata
direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione
prevista negli articoli 3 e 4.
7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del
fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili puo' essere
aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in
relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del
territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali
sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento
della domanda.
8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene
conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni
finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo,
ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi
e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare
complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente
considerati, non puo' superare l'importo della spesa effettivamente
sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di
potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione
tecnica, o di formazione dei cittadini.
9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane al finanziamento dei progetti
di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso
dall'Agenzia puo' avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.
Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per
il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi
1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle
attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente
documentazione: a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di
acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze
e alle modalita' di impiego;
b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri
soggetti o di contributi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita'
della documentazione allegata alla domanda.
2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta e' carente, puo'
richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di
concessione del contributo.
Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per
il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei
cittadini
1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della
preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato
il tipo di attivita' di formazione o di addestramento, l'impianto
organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi
che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere; c) dichiarazione di
eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di
contributi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita'
della documentazione allegata alla domanda.
2. L'Agenzia puo' sottoporre il preventivo di spesa riguardante il
finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di
autorita' competenti, tra cui scuola superiore della pubblica
amministrazione, Universita', Istituti di ricerca, al fine stabilire la
congruita' dei costi indicati.
3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta e' carente, puo'
richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in
qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.
Art. 5.
Criteri e procedure per la concessione dei contributi
1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di
emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri
generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un
triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di
cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro
il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono
conto:
a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza
nazionale;
b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi
dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di
erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna
organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di
ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga
comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata.
Note all'art. 5: -
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali". - Per il testo dell'art. 107, comma 1, lettera f), numero 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
Art. 6.
Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al
rispetto delle seguenti disposizioni: a) tenuta in efficienza di mezzi,
attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista
utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da
parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione
dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso
di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni
acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma puo'
cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato,
nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un
progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile
potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;
b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili
registrati;
c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile
solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna
documentazione.
Art. 7.
Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa
1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto
potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformita'
alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonche' il rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 6.
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di
funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul
contributo gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone
con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla
regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla
concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste
avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti
dall'Agenzia, con le medesime modalita' di cui al comma 2, al fine di
accertare il regolare svolgimento delle attivita' dirette al miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi,
nei casi di accertata violazione e secondo la gravitą, i provvedimenti
previsti nei commi 3 e 4.
Art. 8.
Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e
modalita'
1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato
di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente
regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operativita',
forniscono all'autorita' competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I
compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono
individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi
indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio
da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attivita' esplicate
dall'organizzazione. 2. Le organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attivita' oggetto
di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del
decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attivita' di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di
eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le
modalita' concordate con l'autorita' competente ai sensi della legge n. 225
del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed
all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di
volontariato comunicano all'autorita' di protezione civile competente con
cui intendono collaborare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) la specialita' individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed
il grado di responsabilita' rivestito da ciascun volontario all'interno del
gruppo stesso; c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento,
delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonche' la
reperibilita' del responsabile;
d) la capacita' ed i tempi di mobilitazione;
e) l'ambito territoriale di operativita'.
4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e
delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione
civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675.
5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette
a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivita' di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti
istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.
6. Nell'ambito delle attivita' di predisposizione e di aggiornamento dei
piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le
autorita' competenti possono avvalersi della collaborazione delle
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi
aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di
cui agli articoli 9 e 10.
Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera f), numeri 1 e 2, e 108
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle
premesse.
- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note alle
premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 9.
Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle
attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di
soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma
2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' di
protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono
garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti,
relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e'
tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del
datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo 4
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di
attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione
dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente
individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle
attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta
giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli
iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora
espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1,
comma 2, impegnati in attivita' di pianificazione, di simulazione di
emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai
cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della
segnalazione dell'autorita' di protezione civile competente ai sensi della
legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui
al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci
giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.
Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di
cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse
alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli
emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario,
mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le
esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le
organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli
scenari di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative
operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del
preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonche' di
quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a
ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il
primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo
semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione
fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti
dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari
dipendenti, da impiegare in attivita' addestrative o di simulazione di
emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli
stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento o
in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire
all'autorita' di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attivita'
svolta, sulle modalita' di impiego dei volontari indicati nominativamente e
sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai
propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di protezione
civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare
analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione
oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e
l'evento cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di
accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di
volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in
attivita' di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della
dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e'
stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde
giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato,
inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attivita' di
ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonche' alle relative attivita'
esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si
svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in
mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'articolo 10,
si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero,
purche' preventivamente autorizzate dall'Agenzia.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge 24
febbraio 1992, n. 255, vedi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 11 agosto 1991, n. 266:
"Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato).
- 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la
responsabilita' civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o
collettive, e sono disciplinati i relativi controlli".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8
dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile):
"Art. 23 (Domanda, istruzione e addestramento). - I cittadini che intendono
offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile
presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne
accerta l'idoneita' fisica e la buona condotta. La prefettura - in relazione
alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con
preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe
finalita' - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono
siano i piu' idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento. In
particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la
costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto
dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27;
nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei Vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n.
996. Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli
interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I volontari di protezione
civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono
stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne
hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi "ruolini".
Art. 10.
Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle
attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente
competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di
lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1,
comma 2, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi
preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al
costo della tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo agli
automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso
e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche
essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato
l'attivita' stessa. 2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli
enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea
documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita' di pubblica
sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da: a)
reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di
attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; b)
altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle attivita'
e agli interventi autorizzati. 4. Le richieste di rimborso da parte delle
organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro
i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o
dell'attivita' formativa.
Art. 11.
Modalita' di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attivita'
di previsione, prevenzione e soccorso
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui
all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e
prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo
comma 2. Nelle attivita' di soccorso, le organizzazioni intervengono su
esplicita richiesta dell'autorita' competente ai sensi della legge n. 225
del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108
del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.
2. Ove aderenti ad una o piu' organizzazioni si trovino sul luogo al momento
del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1,
nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita',
possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di
dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di
protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli
interventi di soccorso.
Note all'art. 11:
- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note alle
premesse. - Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
Art. 12.
Comitato nazionale di volontariato di protezione civile
1. Con riferimento alla tipologia di eventi di
cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivita' dell'Agenzia e' realizzata anche attraverso la
loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di
protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. Il Comitato, che svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto
da:
a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di
volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con
proprie sedi in almeno sei regioni;
b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato
di protezione civile, secondo modalita' determinate d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le
articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle
organizzazioni designate ai sensi della lettera a).
3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso
Comitato.
Art. 13.
Estensione benefici
1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi
dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato
chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i
quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Art. 14.
Norma di copertura
1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del
presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo
destinati nel bilancio dell'Agenzia.
Art. 15.
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in
occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle
regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'articolo
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge 24
febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art.
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle
premesse.
Art. 16.
Norma abrogativa
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e'
abrogato.
Art. 17.
Norma finale
1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente
regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della
protezione civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2001 CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001 Ministeri istituzionali -
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 55
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 6)
Fac-simile
Oggetto: Domanda di concessione di
contributo per il potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. ........ del ..............
Il sottoscritto rappresentante legale con
sede legale dell'organizzazione nel comune di provincia ............
indirizzo
c.a.p. ..........
tel. ............. tel. ............. fax .................
Chiede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del
............... la concessione di un contributo per un totale di L.
............... per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi
sottoindicati: Allega alla presente domanda: a) relazione illustrativa e
tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione
alle prevedibili esigenze e, alle modalita' d'impiego; b) documentato
preventivo di spesa relativo al progetto; c) dichiarazione di eventuali
richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi gia' erogati
per il medesimo progetto; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
attestante la veridicita' della documentazione allegata alla domanda; e)
parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in
oggetto).
Data,
Firma
Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 6)
Fac-simile
Oggetto: Domanda di concessione di
contributo per il miglioramento della preparazione tecnica e per la
formazione dei cittadini delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del
..............
Il sottoscritto rappresentante legale dell'organizzazione con sede legale
nel comune di provincia ............ indirizzo
c.a.p. ..........
tel. ............. tel. ............. fax .................
Chiede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ......... del
......... la concessione di un contributo per un totale di L. ............
per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei
cittadini. Allega alla presente domanda: a) progetto contenente anche la
relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo di attivita' di
formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del
progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire; b)
preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere; c) dichiarazione di
eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi
gia' erogati per il medesimo progetto; d) dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' attestante la veridicita' della documentazione allegata alla
domanda; e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le
organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica in oggetto).
Data, Firma
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